L'Assemblea dei Soci
Articolo 11
[2] L’Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
[2] L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.
[3] In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
d) stabilire l'entità delle quote sociali annue.
[4] L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 12
[1] L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, con facoltà di partecipazione anche in videoconferenza.
[2] Essa può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta con ogni mezzo, almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede o sul sito web dell’Associazione. Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.
Articolo 13
[1] Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Articolo 14
[1] Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
[2] Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dal consigliere anziano. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
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