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Collegio dei Probiviri

Articolo 22

[1] L'Assemblea può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di cinque, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

[2] Ad esso spetta il compito di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l’Associazione. Per la sua attività non è soggetto a formalità di rito e le sue decisioni sono inappellabili.

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