I Soci
Articolo 5
[1] Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
[2] Possono essere ammessi alla qualità di Socio le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni.
[3] La domanda di socio va rivolta al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente.
Articolo 6
[1] I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori o Promotori.
[2] Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che successivamente potranno essere classificati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo adottata dai membri soci fondatori, a seguito di particolari benemerenze ottenute nell’attività di socio.
[3] Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
[4] Sono Soci Onorari le persone fisiche, giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione e che siano impossibilitati a farne parte come soci ordinari.
[5] Sono Soci Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito e mediante conferimenti in denaro o in natura.
Articolo 7
[1] Tutti gli associati hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione.
[2] L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione.
Articolo 8
[1] La qualità di Socio si perde per:
− Decesso;
− Mancato pagamento della quota sociale;
− Decadenza su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
− Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
− Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti per atti compiuti in contrasto con lo Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
[2] Gli associati cessati dalla qualità di socio non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati né alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.
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