Il Presidente

Articolo 20

[1] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti per la gestione ordinaria dell’Associazione.

In particolare compete al Presidente:

− predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

− redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

− vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

− determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

− emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

− individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

[2] Il Presidente detiene il potere di accendere e chiudere conti correnti bancari, postali o di altra natura. Analogamente al Tesoriere ha il potere di firma sugli assegni circolari, bancari o on line.

[3] Il Presidente compie tutte le operazioni di conto corrente che si rendessero utili per la gestione dell’Associazione, compresa la possibilità di firmare convenzioni, fideiussioni, mutui o ogni altro strumento bancario preavvertendo il Tesoriere e il Segretario se nominati.

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