Il Consiglio Direttivo

Articolo 15

[1] Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori e dai membri eletti dall’Assemblea in numero non superiore a quindici complessivamente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori.

[2] Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

– assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

– deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

– l'assunzione di eventuale personale dipendente;

– approvare i bilanci dell'Associazione;

3] Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici stabilendone il rimborso delle spese.

Articolo 16

[1] Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

[2] Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibera con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

[ 1] I membri elettivi del Consiglio Direttivo, con esclusione pertanto dei Soci Fondatori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

[2] Qualora uno o più consiglieri vengano a mancare il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione della graduatoria degli eletti.

Articolo 18

[1] Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso con le formalità di rito con riferimento all’indicazione dell’ordine del giorno, della data e del luogo.

Articolo 19

[1] La riunione del Direttivo è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

[2] Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il presidente. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

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